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Che cos’è l’autorizzazione paesaggistica?

L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall’art. 146 del Codice dove si sancisce che i proprietari, possessori di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione.

Dunque nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l’obbligo di sottoporre all’ente competente (delegato dalla regione, generalmente i comuni) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione. L’interlocutore del soggetto proponente in materia di paesaggio è pertanto il comune, a cui fa capo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione (art. 146, c. 2).

Autorizzazione paesaggistica ordinaria

L’Amministrazione competente (generalmente i comuni), ricevuta la domanda di autorizzazione e il progetto delle opere, svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari acquisendo il parere della locale commissione.

Successivamente l’Amministrazione competente, entro quaranta giorni dalla data di ricezione della domanda, trasmette alla competente Soprintendenza la proposta di autorizzazione paesaggistica corredata dagli elaborati tecnici, dandone contestualmente comunicazione al soggetto interessato.

La Soprintendenza verifica la completezza e la corrispondenza della documentazione inoltrata con quanto previsto dal DPCM 12/12/2005. Qualora ritenesse insufficiente quanto trasmesso, ha facoltà di richiedere integrazioni, sospendendo i termini del procedimento.

Il Soprintendente comunica il parere di competenza entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di ricezione della proposta decorsi i quali, in assenza di parere espresso, viene indetta una conferenza dei servizi, prolungando i termini del procedimento di ulteriori 15 giorni.

Entro il termine di 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l’Amministrazione procedente rilascia l’autorizzazione, che diviene immediatamente efficace (art. 146, c. 11, così come modificato dal DL 70/2011).

Autorizzazione paesaggistica semplificata

Il DPR 139/2010 ha individuato una serie di interventi di lieve entità (art. 1, c. 1, allegato I a cui si rimanda per l’elenco completo) per i quali è prevista una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata, sempre che comportino un’alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici.

 L’Amministrazione competente ( i comuni), ricevuta la domanda di autorizzazione  e il progetto delle opere, svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari e in caso di valutazione positiva inoltra l’istanza alla Soprintendenza competente entro 30 giorni. Quest’ultima esprime il proprio parere entro 25 giorni dalla ricezione dell’istanza.

A fronte di parere favorevole del Soprintendente, l’Amministrazione competente adotta il provvedimento in conformità al parere della Soprintendenza – che può contenere prescrizioni – e rilascia l’autorizzazione paesaggistica entro 5 giorni.

Interventi per i quali non è richiesta autorizzazione paesaggistica

L’art. 149 elenca gli interventi per i quali non è richiesto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, come gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.

Altri interventi per cui non è prevista la richiesta di autorizzazione paesaggistica sono stati elencati nella riforma ai sensi del  Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.


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