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CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA, COSA OCCORRE PER COMPLETARE IL CONDONO EDILIZIO DEL TUO IMMOBILE


HAI RICHIESTO LA SANATORIA EDILIZIA? VERIFICA SE HAI RITIRATO LA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA

Hai richiesto la sanatoria edilizia, ma non sai se è stata rilasciata la relativa concessione edilizia in sanatoria? Presenta al comune la richiesta di definizione della pratica, riceverai la comunicazione con tutta la documentazione da fornire per avere la concessione edilizia in sanatoria.

Verifica i pagamenti effettuati a titolo di oblazione e oneri concessori e richiedi la Concessione edilizia in sanatoria, senza la quale non è possibile richiedere l’agibilità oppure vendere l’immobile. Richiedici un preventivo gratuito!

Che cos’è il condono edilizio?

Il condono edilizio è una legge nazionale nella quale è prevista la regolarizzazione mediante sanatoria edilizia di immobili realizzati in assenza di Licenza Edilizia, Concessione Edilizia o Permesso di Costruire, sia per quanto riguarda la nuova costruzione o l’ampliamento di un edificio.

Fino ad ora sono state emanate tre leggi:

  • legge 47/85 (la prima legge e anche la fondamentale, tra cui ha portato l’obbligo per i notai di inserire nei rogiti i titoli urbanistici con cui sono stati costruiti i fabbricati)
  • legge 724/94
  • legge 326/2003 e legge regionale 12/2004.

Quando è possibile richiedere il condono edilizio?

Condonare un immobile o parte di essa realizzata in assenza di titolo abilitativo o difforme da esso è possibile se la domanda di condono edilizio è stata presentata nei termini di legge previsti delle rispettive citate leggi, unitamente alla domanda di condono edilizio doveva essere stata presentato il pagamento di oblazione e oneri concessori.

Quali documenti occorrono per completare il condono edilzio?

I documenti che occorrono per il rilascio della Concessione edilizia in sanatoria, oltre al pagamento degli interi oneri concessori e dell’oblazione sono:

  • 1.Titolo di proprietà;
  • 2.Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà resa dal proprietario,  nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000, attestante la data di realizzazione delle opere oggetto di condono edilizio;
  • 3.Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 dalla quale risulta la descrizione delle opere abusive, per le quali si chiede il titolo abilitativo in sanatoria e lo stato dei lavori;
  • 4.Copia Attestazione di versamento delle rate oblazione abusivismo edilizio ed oneri concessori;
  • 5.Certificato di  accatastamento dell’immobile rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, corredato da visure catastali e planimetrie in copia conforme;
  • 6.Elaborato grafico redatto da un tecnico abilitato e sottoscritto dal proprietario, e relazione tecnica; composto da:
  • 7.Se l’opera abusiva supera i mc 450, presentare apposita perizia giurata sulle dimensioni e stato delle opere abusive, redatta da tecnico abilitato;
  • 8.Certificazione d’idoneità statica o sismica;
  • 9.Documentazione fotografica del fabbricato;
  • 10.Richiesta  autorizzazione allo scarico (allaccio in fogna o autorizzazione fossa imhoff);
  • 11.Attestazione di versamento di diritti di istruttoria;
  • 12.Se l’immobile ricade in zona sottoposta a vincolo paesistico va ottenuta prima del rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria, la relativa autorizzazione paesistica e se necessaria il pagamento del danno ambientale.

Accertamento di conformità

Una possibilità di regolarizzazione opere realizzate in assenza di titolo edilizio, è data dall’art. 36 del D.P.R. 380/2001 ex art. 13 della L. 47/85.

L’art. 36 del D.P.R. 380/2001 prevede infatti la regolarizzazione degli interventi eseguiti in assenza di titolo edilizio purché sia rispettata la doppia conformità, ovvero il rispetto della normativa edilizia nazionale e comunale sia all’epoca della realizzazione dell’intervento sia al momento della presentazione della richiesta di regolarizzazione.

Tale regolarizzazione spesso non è applicabile in virtù dell’elevato costo in quanto il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

E’ possibile invece sanare alcuni lavori, come quelli relativi alla diversa distribuzione degli spazi interni, mediante cila in sanatoria previa pagamento della sanzione di €. 1000,00 come disposto dal D.P.R. 380/2001, tale sanzione è ridotta di due terzi se l’intervento viene denunciato in corso di esecuzione.

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