APE A ROMA E PROVINCIA – CHIAMA OPPURE UTILIZZA IL FORM DI CONTATTO PER RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA.
Devi vendere o affittare? Richiedi subito l’attestato di Prestazione Energetica (APE) e fissa un sopralluogo OGGI.
La certificazione energetica negli edifici è un documento obbligatorio nella locazione e vendita di un immobile.
TECNICO ABILITATO ALL’INVIO IN REGIONE LAZIO
Sono abilitato ed iscritto al nuovo portale della Regione Lazio per l’invio dell’Attestato di Prestazione Energetica. Il portale denominato “APE Lazio” è stato istituito in collaborazione con l’ENEA, al fine di registrare ogni singolo ape inviato in Regione. Sul portale, una volta caricato, sarà possibile inoltre richiedere una copia del proprio ape. Clicca qui per poter accedere al portale.
SERVIZIO OFFERTO
- Sopralluogo (obbligatorio per legge)
- Redazione dell’APE
- Invio alla Regione Lazio (Portale Regionale APE Lazio)
- Consegna due copie in originale
- Pagamento alla consegna
CHE COSA OCCORRE PER REDIGERE L’APE
- Dati catastali dell’immobile;
- Planimetria dell’immobile;
- Dati anagrafici del proprietario
- Schede tecniche dei materiali o degli infissi (se in possesso);
- Libretto e ultima prova fumi della caldaia (se non hai il libretto ti metteremo in contatto con un tecnico manutentore della caldaia che ti fornirà tutto il necessario).
Che cos’è l`A.P.E.
L’ A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica) E’ un documento obbligatorio nella vendita e l’affitto di un immobile, esso descrive le caratteristiche energetiche di un edificio o unità immobiliare, tiene conto di una serie di parametri, come ad esempio l’involucro, gli infissi, il generatore di calore ecc. che portano in definitiva all’elaborazione della classe energetica dell’edificio.
Esso si compone da una scala che va dalla lettera A++++ (massima classe raggiungibile) alla lettera G (la più bassa classe raggiungibile).
Quando deve essere redatto l’A.P.E.
La normativa vigente in materia di Attestato di Prestazione Energetica è la legge 90/2013 che ha sostituito parzialmente la certificazione energetica (vecchia normativa – Linee guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici).
L’ A.P.E. negli edifici ha l’obbligo di essere redatto nei seguenti casi:
- Compravendita di immobili;
- Registrazione contratto di affitto o comodato d’uso (anche se va fatta una specifica, in quanto non c’è l’obbligo di allegare il certificato nel contratto, ma basta inserire nel contratto stesso una dichiarazione con la quale il conduttore ha ricevuto la documentazione comprensiva dell’Attestato, relativa all’A.P.E.. Dlgs 192 del 19/08/2005 art. 6);
- Annunci di vendita o affitto di un’unità immobiliare;
- Al momento della fine lavori di una nuova costruzione (classe energetica non inferiore alla lettera C);
- Ristrutturazione importante;
- Edifici pubblici;
- Richiesta certificato di agibilità.
Chi redige l’APE
La redazione dell’Attestato di Prestazione Energica viene eseguito da un tecnico abilitato secondo i requisiti stabiliti dal D.P.R. 75/2013, il quale in seguito al sopralluogo effettuato presso l’immobile elenca tutta una serie di fattori, dall’involucro, agli infissi, fino al generatore di calore e sulla base di tali dati redige la certificazione energetica. Il sottoscritto ha eseguito il corso di formazione e i corsi di aggiornamento direttamente presso il Collegio dei Geometri di Roma.
Sanzioni
Ecco le sanzione relative alla certificazione energetica così come definito nell’art. 15.
Art. 15. Sanzioni
(articolo così sostituto dall’art. 12 della legge n. 90 del 2013)
1. L’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, la relazione tecnica, l’asseverazione di conformità e l’attestato di qualificazione energetica di cui all’articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all’articolo 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all’articolo 76, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.
3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all’articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all’articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all’articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L’ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualificazione energetica, di cui all’articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
5. Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
6. L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L’ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
7. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall’articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.
8. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall’articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.
9. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.
10. In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 8, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
Invio Regione Lazio
Dall’Aprile 2018 l’Attestato di Prestazione Energetica viene inviato esclusivamente dal Tecnico redattore alla Regione Lazio mediante il portale APE Lazio.
FORM DI CONTATTO PER RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA: